La legge si interpreta per gli amici e si applica per i nemici. (Giolitti)
Ormai siamo alle porte dell’apertura dei comizi elettorali ma solo in pochi parlano della vergognosa scelta di non applicare la legge riguardo l’inelegibilità di Roberto Formigoni, attuale Presidente della Regione Lombardia dal 1995, e di Vasco Errani, attuale Presidente della Regione Emilia-Romagna dal 1999.
La legge in questione è la n.165 del 2004 e vieta espressamente la possibilità di tre mandati di fila ai presidenti di Regione scelti direttamente dal corpo elettorale, e vieta espressamente quindi l’elezione sia di Formigoni sia di Errani:
Legge 165 del 2004 art.2, comma 1, lettera f):
“Art.2- (Disposizioni di principio, in attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilità)
1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente individuati, di cui all’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:
(…)
f) previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.”
Essa è una legge di civiltà, simile a quella che opera per i comuni per evitare che il potere locale rimanga concentrato troppo a lungo nelle stesse mani.
Tale norma è stata fatta appositamente per sopprimere la libera scelta delle regioni di avvalersi o meno di tale divieto (vedi Relazione della Prima Commissione permanente del Senato della Repubblica n. 1094-C, relatore Falcier, comunicata alla Presidenza l’11 dicembre del 2003).
Gli interessati respingono le accuse dichiarando che per loro interpretazione della norma il conteggio deve iniziare dall’elezione successiva a quella di entrata in vigore della legge e cioè da quella del 2005, per cui loro devono svolgere ancora il secondo mandato; applicando un principio d’irretroattività che cade un po’ a sproposito visto che la nostra Costituzione lo sancisce esclusivamente in materia penale.
(Infatti altrimenti sarebbe come dire che se domani si vietasse di candidare un cieco, tale divieto sarebbe applicabile solamente a chi perde la vista successivamente all’entrata in vigore della legge e non a chi già lo è.
Oppure pensate se una legge che determina un imposta sugli immobili sia applicabile solo agli immobili costruiti successivamente alla sua entrata in vigore. )
Ritengo che tale argomentazioni abbiano una valenza etica rilevate, ancor prima che giuridica; per questo ritengo che sia vergognosa che non se ne parli e che ciascun schieramento continui a difendere il suo specifico interesse.